Ancora un’altra conferma sulla correttezza di quanto da noi sostenuto con l’articolo pubblicato sul sito https://www.atemnoprofit.it/news/82-operatore-sanitario-sospensione-non-retribuita-dal-lavoro-per-inadempienza-dell-obbligo-vaccinale-da-covid-19-illegittima-in-assenza-della-preventiva-verifica-dell-esistenza-di-posizione-lavorativa-alternativa-cui-assegnarlo .
Come già da noi sostenuto ed anticipato, con l’articolo pubblicato sul nostro sito internet https://www.atemnoprofit.it/news/82-operatore-sanitario-sospensione-non-retribuita-dal-lavoro-per-inadempienza-dell-obbligo-vaccinale-da-covid-19-illegittima-in-assenza-della-preventiva-verifica-dell-esistenza-di-posizione-lavorativa-alternativa-cui-assegnarlo ,
l’ORDINAMENTO ITALIANO E’ TENUTO ad INDENNIZZARE I DANNI IRREVERSIBILI CAUSATI DAL VACCINO, anCHE SE “NON OBBLIGATORIO” MA SOLO “RACCOMANDATO”.
PROVIAMO A CHIARIRE.
Su questo punto, molti dubbi sono stati sollevati in questi mesi di pandemia da Covid-19.
Dubbi che muovono, intanto, da una ricorrente e diffusa domanda: <<se i vaccini Anti-Covid 19 sono così decisivi nella lotta contro il Covid-19, perché lo Stato non ne ha imposto l’obbligatorietà ???>>.
Per la liquidazione economica del “danno da perdita del rapporto parentale” per morte di un congiunto, i Giudici di merito, sul solco tracciato dalla Suprema Corte, hanno, da decenni, fatto ampio riferimento alle tabelle approntate dall’Osservatorio per la Giustizia Civile di Milano.
Come noto, l’art. 4 del Decreto-Legge n.44 dell’1/04/2021 (entrato in vigore lo stesso 01/04/2021 e convertito, con modificazioni, dalla Legge n.76 del 28/05/2021), ha introdotto l’obbligatorietà della vaccinazione contro il Covid-19 per tutte le professioni e gli operatori del comparto sanitario, sia pubblico che privato.
