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AVEVAMO RAGIONE! L’OPERATORE SANITARIO NON PUÒ ESSERE SOSPESO SOL PERCHÉ NON SI SOTTOPONE AL VACCINO ANTI-COVID, MA SOLO SE MANCA UNA POSIZIONE LAVORATIVA ALTERNATIVA CUI DESTINARLO.

Come già da noi sostenuto ed anticipato, con l’articolo pubblicato  sul nostro sito internet https://www.atemnoprofit.it/news/82-operatore-sanitario-sospensione-non-retribuita-dal-lavoro-per-inadempienza-dell-obbligo-vaccinale-da-covid-19-illegittima-in-assenza-della-preventiva-verifica-dell-esistenza-di-posizione-lavorativa-alternativa-cui-assegnarlo ,

anche il  Tribunale di Velletri, con decreto cautelare emesso il 22 novembre scorso, ha accolto il ricorso di un’operatrice sanitaria, reintegrandola al lavoro, affermando il principio di diritto che è illegittima la sospensione non retribuita dal lavoro dell’operatore sanitario, per inadempienza dell’obbligo vaccinale da Covid-19, in assenza della preventiva verifica dell’esistenza di posizione lavorativa alternativa cui destinarlo.

Pertanto, invitiamo tutti gli operatori sanitari che, non vaccinati contro il Covid-19, si siano visti sospendere dalla loro mansione lavorativa con sospensione anche della relativa retribuzione, a prestare particolare attenzione alla condotta del datore di lavoro.

Potrebbe non avere correttamente applicato tale principio, omettendo la ricerca di posizione lavorativa alternativa, cui assegnare l’operatore sanitario non vaccinato.

In tal caso, potranno far valere giudizialmente le loro ragioni lavorative e retributive.

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