Associazione a tutela degli epatopatici e malati danneggiati.   Tel. 800 14 86 15

I TRIBUNALI CONTINUANO A CONFERMARE LA CORRETTEZZA DELLA NOSTRA TESI. NON PUÒ ESSERE DISPOSTA LA SOSPENSIONE DEL SANITARIO SENZA LA PREVENTIVA VERIFICA DI UNA POSIZIONE LAVORATIVA ALTERNATIVA CUI DESTINARLO.

Ancora un’altra conferma sulla correttezza di quanto da noi sostenuto con l’articolo pubblicato sul sito https://www.atemnoprofit.it/news/82-operatore-sanitario-sospensione-non-retribuita-dal-lavoro-per-inadempienza-dell-obbligo-vaccinale-da-covid-19-illegittima-in-assenza-della-preventiva-verifica-dell-esistenza-di-posizione-lavorativa-alternativa-cui-assegnarlo .

Infatti, dopo il Tribunale di Velletri, come da noi diffuso col nostro articolo  nella pagina del sito https://www.atemnoprofit.it/news/90-avevamo-ragione-l-operatore-sanitario-non-puo-essere-sospeso-sol-perche-non-si-sottopone-al-vaccino-anti-covid-ma-solo-se-manca-una-posizione-lavorativa-alternativa-cui-destinarlo , ora anche il Tribunale di Termini Imerese ha reintegrato sul posto di lavoro, ed ordinato il pagamento degli arretrati della retribuzione, una dottoressa dipendente dalla “Fondazione Giglio di Cefalù”.

Era stata sospesa perché non vaccinata contro il Covid-19.

Pertanto, invitiamo ancora una volta tutti gli operatori sanitari, non vaccinati contro il Covid-19, che sono stati sospesi dal lavoro e dalla retribuzione, a prestare particolare attenzione alla condotta del datore di lavoro.

Ove non conforme alle norme, potrebbero avere diritto alla immediata reintegra.

Purtroppo v’è da dire però che, in questi giorni, è stato emanato un Decreto Legge dal Governo che, dal 15 dicembre, renderà ancor più difficile la vita ai lavoratori, anche sanitari, che non intenderanno sottoporsi a vaccino.

Di tali novità informeremo tempestivamente, già nelle prossime ore, i lettori che ci seguono.

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