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IMPORTANTE PRINCIPIO IN TEMA DI RESPONSABILITA’ DA PARTO: IN CASO DI ERRATA MANOVRA SONO RESPONSABILI SIA IL GINECOLOGO CHE L’OSTETRICA.

La Cassazione ha confermato la responsabilità, per errata manovra sul nascituro, sia dell’ostetrica che del ginecologo, quest’ultimo in quanto responsabile della sala parto, per danni invalidanti causati al neonato.

I due sanitari,  a causa di una manovra messa in atto per “facilitare” il parto, hanno cagionato un deficit muscolare alla neonata, cosi da recarle un invalidità permanente.

Il Tribunale aveva escluso la responsabilità dell’ostetrica.

Per la Corte d’Appello, con pronuncia poi confermata dalla Cassazione, l’ostetrica sarebbe invece responsabile per l’errata manovra effettuata al momento della nascita che ha causato l’invalidità della neonata. Il ginecologo sarebbe invece responsabile sia per  aver eseguito una manovra inutile, sia, per non aver prestato un’adeguata assistenza terapeutica.

In virtù di tali nessi causali alle due figure professionali responsabili vanno applicate le congrue sanzioni penali.

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