Associazione a tutela degli epatopatici e malati danneggiati.   Tel. 800 14 86 15

A volte, per attingere le erogazioni economiche previste a favore della vittime di trasfusioni di sangue infetto, capita (ma non dovrebbe) che manchi la prova documentale delle praticate emotrasfusioni giacché le strutture sanitarie, depositarie, non “rinvengono” le relative cartelle cliniche.

Come noto, la cartella clinica, in caso di danno derivante da attività medica, assume un ruolo determinante in quanto essa è il diario quotidiano sullo stato di salute del paziente e delle terapie somministrate, comprese le emotrasfusioni.

Il Tribunale Militare di Napoli, competente per tutta l’Italia meridionale, è intervenuto in materia di obbligatorietà del vaccino anti-covid e green pass.

L’occasione gli è stata data da un militare che non vaccinatosi, senza green pass, aveva clandestinamente fatto ingresso in caserma e timbrato il cartellino per prendere servizio.

Il Tribunale militare ha dichiarato apertamente di non condividere le pronunce della Consulta (che si era in precedenza pronunciata ritenendo legittimo l’obbligo alla vaccinazione e la sospensione del personale militare che non vi si sottoponeva), affrontando in radice la questione degli effetti avversi da vaccino Covid e così privando, di fatto, la logica e la funzionalità che aveva reso obbligatorio il green pass.

Con recente sentenza la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale della norma della Legge 210/1992 che faceva decorrere il termine triennale di decadenza, per chiedere l’indennizzo a favore di soggetti danneggiati da vaccinazioni, da quando l’avente diritto aveva conoscenza del “danno”.

E secondo l’interpretazione sinora imperante, il vaccinato doveva chiedere l’indennizzo entro tre anni dalla conoscenza del “danno”, inteso quale malattia collegata al vaccino.

Molti militari hanno subito (assieme ad altre categorie di lavoratori) la “sospensione dal lavoro” per non essersi sottoposti alla vaccinazione contro il Coronavirus.

Già avevamo segnalato la illegittimità delle norme imperative e sanzionatorie anche per questa categoria di lavoratori, ed alcuni nostri ricorsi sono ormai in fase di decisione.

RISARCIMENTO DOVUTO DALLE ASSICURAZIONI O DAL RESPONSABILE.

TABELLA DI RISARCIMENTO “A PUNTI”.

ADEGUAMENTO TABELLE MILANESI.

Come avevamo già anticipato con l’articolo pubblicato il 22/10/2021 sul nostro sito  la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del mese di aprile del 2021, ha sancito che <<Al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonchè l'indicazione dei relativi punteggi,

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