A volte, per attingere le erogazioni economiche previste a favore della vittime di trasfusioni di sangue infetto, capita (ma non dovrebbe) che manchi la prova documentale delle praticate emotrasfusioni giacché le strutture sanitarie, depositarie, non “rinvengono” le relative cartelle cliniche.
Come noto, la cartella clinica, in caso di danno derivante da attività medica, assume un ruolo determinante in quanto essa è il diario quotidiano sullo stato di salute del paziente e delle terapie somministrate, comprese le emotrasfusioni.