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NON È ESCLUSA LA RESPONSABILITÀ DEL SANITARIO NONOSTANTE ABBIA APPLICATO LE COSIDDETTE “LINEE GUIDA”.

In materia di responsabilità medica, e sanitaria in generale, una delle prime difese che ci vediamo  opporre, alle legittime ragioni risarcitorie che sosteniamo per i malcapitati pazienti, fa riferimento alla circostanza che i sanitari avrebbero osservato, nella loro condotta, le cosiddette “linee guida”.

Ma questa argomentazione/giudiziaria, come sosteniamo da anni, non esime da responsabilità.

Già la Suprema Corte di Cassazione (sia in ambito civile che penale) aveva affermato che non può  aprioristicamente ritenersi esclusa la responsabilità del sanitario sol perché, ad esempio, l'attività diagnostica da questi posta in essere risulterebbe rispondente a quanto previsto dalle “linee guida”. Ha infatti precisato la Corte che <<… le linee guida, lungi dall'atteggiarsi come regole di cautela a carattere normativo, costituiscono invece raccomandazioni di massima che non sollevano il sanitario dal dovere di verificarne la praticabilità e l'adattabilità nel singolo caso concreto>>.

Recentemente la stessa Suprema Corte ha ribadito che <<non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all'evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone>>.

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