Il caso particolare riguarda una donna alla quale alla fine degli anni 80 venivano praticate trasfusioni di sangue (infetto) in occasione di un intervento effettuato presso una struttura sanitaria di Catania.
Negli anni seguenti scopriva d’ aver contratto l’Epatite C che poi, la conduceva a morte nel 2019.
Il marito non riusciva ad ottenere le cartelle cliniche con l’annotazione dell’intervento e delle emotrasfusioni.
Si rivolgeva all’ Avv. Silvio VIGNERA il quale presentava ugualmente istanza al Ministero della Salute per ottenere l’indennizzo. Ma il Ministero lo negava proprio sul presupposto che mancava la cartella clinica.
L’Avv. VIGNERA, a tal punto, sottoponeva il caso al Tribunale di Catania.
Con Sentenza del giugno scorso il Tribunale Etneo dava comunque ragione all’uomo.
L’Avv. VIGNERA evidenzia che <<siamo soddisfatti del risultato ottenuto nonostante partivamo da una condizione molto complessa e sfavorevole.
Infatti il vulnus di tutto il caso era costituito proprio dalla mancanza della cartella clinica che, ordinariamente, annota anche le somministrazioni di sangue. Al Tribunale di Catania abbiamo chiesto l’applicazione di un principio che la Suprema Corte di Cassazione in passato ha convalidato: l’impossibilità di un soggetto di produrre documentazione medica afferente un determinato trattamento terapeutico non può essere imputata allo stesso soggetto, ma alla struttura sanitaria tenutaria che l’ha smarrita>>.
Aggiunge il legale che <<pertanto il Tribunale ha accolto la nostra richiesta di far ricorso, per la prova delle emotrasfusioni, ad altri strumenti probatori, ivi compresa la prova per testi>>.
Ora al coniuge della donna deceduta dev' essere corrisposto un indennizzo di 77.500 Euro.
<<Ma la sentenza è molto importante>>, aggiunge ancora l’Avv. VIGNERA, <<perché apre la strada ad ulteriori ricorsi di coloro che, senza cartella, temevano di non poter ottenere giustizia>>.
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